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Art. 1 - L'accesso in biblioteca è consentito solo in presenza del personale della scuola.
Art. 2 - Il prestito del materiale con asportazione è consentito ai soli alunni e personale dell'Istituto. La consultazione "in loco" è consentita agli estranei solo in orario di apertura della biblioteca.
Art. 3 - Sono esclusi dal prestito quei materiali che il personale addetto o la presidenza ritenessero opportuno escludere alla fruizione esterna.
Art. 4 - Previa valutazione di opportunità, di volta in volta effettuata dal Preside, è consentito il prestito ad altre scuole o ad altre istituzioni culturali.
Art. 5 - Salvo particolari e documentate esigenze didattiche, la durata massima del prestito non può superare il mese.
Art. 6 - Non è consentito il prestito di più libri contemporaneamente ad un unico soggetto, a meno che, con esplicita dichiarazione dell'insegnante, non se ne evidenzino le particolari esigenze di studio.
Art. 7 - I prestiti e le restituzioni vanno annotati in apposito registro e controfirmati. Dalle risultanze del registro stesso, con periodicità fissata dal Consiglio di Istituto, il personale incaricato dedurrà i dati per proporre al Consiglio stesso le iniziative volte all'addebito dei danni conseguenti da mancate restituzioni o gravi deterioramenti.
Art. 8 - All'inizio e al termine di ogni anno scolastico i mèmbri del Collegio docenti presenteranno al Preside proposte di acquisto del materiale librario. Analoghe proposte potranno essere avanzate in qualsiasi momento dalle assemblee di classe o di Istituto degli alunni. La compatibilità e le priorità nel soddisfare dette proposte saranno definite da una commissione composta dagli alunni e dagli insegnanti membri del Consiglio di Istituto e dal Preside.
Art. 9 - Entro il mese di Maggio, tutti coloro che hanno ottenuto materiale in prestito dovranno restituirlo. Gli studenti maturandi provvederanno alla restituzione ai commissari interni appena sostenuto l'esame orale.
Art. 10 - I volumi non restituiti verranno addebitati al prezzo di copertina rivalutato in funzione degli indici ISTAT per le pubblicazioni non anteriori ai dieci anni.
Art. 11 - Eventuale trasferimenti di materiale alle biblioteche di classe, ai laboratori, alle aule speciali ed ai Dipartimenti dovranno risultare da registrazioni di carico e scarico, sottoscritte dai responsabili del prelievo.