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Art. 1 - Gli alunni possono accedere al laboratorio esclusivamente con un Insegnante.
Art. 2 - La disposizione degli alunni sulle varie macchine deve rimanere invariata per l'intera durata dell'anno scolastico e deve essere indicata nelle apposite piantine delle singole classi allegate al registro.
Art. 3 - All'interno del laboratorio, ogni iniziativa ed ogni spostamento debbono essere autorizzati dagli Insegnanti presenti in aula.
Art. 4 - L'accesso al software di base non è consentito agli alunni; i dischetti vanno maneggiati con cura, consegnati e ritirati dagli Insegnanti. Il software didattico e di servizio originale acquistato dalla Scuola è disponibile presso l'ufficio tecnico (in caso di utilizzazione, va restituito con sollecitudine entro lo stesso giorno).
Art. 5 - All'interno del laboratorio è severamente vietato fumare, consumare vivande, manipolare le parti elettriche, meccaniche e gli accessori.
Art. 6 - Al termine dell'attività di laboratorio, debbono essere rimossi i dischetti dai computer e spente le macchine. L'Insegnante deve verificare che tutto sia in ordine e controllare che ciascun alunno sistemi nel dovuto modo la propria postazione.
Art. 7 - Giornalmente, per ogni lezione, deve essere compilato dagli Insegnanti l'apposito prospetto del registro di laboratorio; nello spazio riservato alle segnalazioni vanno indicati sia i difetti di funzionamento delle macchine e dei programmi, nonché altre eventuali disfunzioni e danni presenti nel laboratorio.
Art. 8 - Gli insegnanti che utilizzano il laboratorio possono avvalersi della collaborazione del Collaboratore Tecnico.
Art. 9 - Gli alunni, onde evitare di dover rispondere di eventuali danni presenti nella propria postazione e arrecati dagli studenti che l'hanno utilizzata immediatamente prima, dovranno segnalare, appena accedono all'uso dell'attrezzatura, quanto rilevato.
Art. 10 - Ogni studente per l'archivio personale utilizzerà propri ed adeguati supporti magnetici.
Art. 11 - Ogni utilizzatore che impiegasse il proprio software è tenuto a prevenire la veicolazione dei virus, onde evitare l'addebito di responsabilità al docente.
Art. 12 - II docente è responsabile dell'uso di software non di proprietà dell'Istituto. Deve pertanto accertarne la qualità, l'immunità da virus, i contenuti e la legittimità d'utilizzo. Deve impedire la duplicazione di materiali soggetti al copyright. (D.M.8 luglio 2005,in G.U.8 agosto 2005 n.183 Legge Stanca)