Istituto Tecnico

Giuseppe Liberatore Castel di Sangro


servizio CIC

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TITOLO I – FUNZIONI


Art. 1 -
II CIC (Centro Informazione e Consulenza) opera nell'ambito delle funzioni previ-ste dal D.P.R. 309 del 09.10.1990 e della successiva normativa ad esso collegata e secondo le indicazioni del P.O.F. di Istituto.

Art. 2 -
Il CIC fornisce agli alunni le informazioni richieste in merito all'educazione alla salute e al superamento dei disagi personali, attraverso la consulenza di esperti esterni.

Art. 3 -
Il CIC fornisce opportunità formative specialistiche e di orientamento attraverso la consulenza esterna di operatori del mondo scientifico e del lavoro.

Art. 4 -
Il CIC permette il miglioramento delle interrelazioni alunni/docenti/genitori attraverso lo sviluppo dell'ascolto empatico tra di essi.

Art. 5 -
Il CIC inoltre si propone di raccogliere, elaborare e diffondere materiale di interesse degli alunni e di promuovere e organizzare iniziative volte al coinvolgimento degli studenti.

TITOLO II - MODALITÀ OPERATIVE


Art. 6 -
Il CIC dispone di una propria sede da utilizzare per le riunioni e per gli incontri richiesti dagli alunni. La sede verrà adeguatamente arredata e avrà un proprio orario settimanale di apertura per l'utenza.

Art. 7 -
L'orario di apertura verrà periodicamente determinato: negli orari, nei servizi e nei turni degli addetti.

Art. 8 -
Il servizio offerto dal CIC opera a livello individuale e di gruppo. A livello individuale gli alunni possono richiedere la consulenza agli operatori della Scuola (Dirigente e Docenti) o gli operatori esterni (esperti ASL) a livello di gruppo agli operatori esterni.

Art. 9 -
Per gli incontri individuali i docenti della Scuola assicureranno la disponibilità per almeno 50' alla settimana o nelle ore di ricevimento o nelle ore a disposizione, mentre gli esperti della ASL assicureranno la disponibilità per le ore concordate nella convenzione stipulata con l‘Ufficio Scolastico Provinciale.

Art. 10 -
Per gli incontri di gruppo, da sviluppare con esperti reperiti all'esterno dalla Scuola, verrà di volta in volta assicurata l'effettuazione in funzione delle possibilità e disponibilità dei relatori.

Art. 11 -
Per gli incontri individuali con esperti esterni, verrà assicurata, come previsto dalla normativa, la necessaria riservatezza.

Art. 12 -
II servizio del CIC, ove possibile, e in funzione della necessaria programmazione, verrà assicurato anche in ore pomeridiane e al di fuori delle ore curriculari.

Art. 13 -
Gli incontri di gruppo vanno programmati nelle ore curriculari con il consenso degli eventuali docenti coinvolti, oppure all'interno degli spazi assembleari di classe o di Istituto.

TITOLO III - MODALITÀ DI FRUIZIONE

Art. 14 - Tutti gli incontri a carattere individuale vanno richiesti dagli alunni, mediante impostazione di apposito modulo di richiesta nella specifica cassetta.

Art. 15 -
Gli incontri individuali alunni-docenti possono essere richiesti, oltre che dagli alunni, anche dai docenti in occasione di incontri con i singoli genitori. Essi si svolgeranno secondo il calendario settimanale programmato, su richiesta del docente interessato, da comunicare in classe attraverso il personale ATA.

Art. 16 -
Gli incontri individuali alunni-esperti ASL si svolgeranno nei giorni e negli orari programmati, su richiesta del Dirigente o del Docente referente, da comunicare in classe attraverso il personale ATA.

Art. 17 -
II personale ATA che chiede l'uscita dell'alunno, lo fa a nome del Dirigente, onde rispettare la riservatezza dell'oggetto della richiesta.

Art. 18 -
L'alunno, immediatamente dopo la conclusione dell'incontro, è tenuto a rientrare in classe.

Art. 19 -
II docente, presente in classe al momento della richiesta, può non autorizzare l'uscita dell'alunno, nel caso questo sia impegnato in attività didattica che non consente allontanamento e comunicherà la decisione alla Presidenza.

Art. 20 -
Gli incontri di gruppo vanno programmati con i docenti curriculari e per le ore da questi gestite, nel caso abbiano valenza specifica per la disciplina, oppure negli spazi assembleari di classe, nel caso non siano specifici di singole discipline.

TITOLO IV - GESTIONE DEL CIC


Art. 21 -
La gestione del CIC è affidata alla Funzione Strumentale Sostegno agli Studenti che può avvalersi di collaboratori designati tra docenti e studenti.

Art. 22 -
II Comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:
:: programma le attività del CIC;
:: gestisce le iniziative;
:: promuove e sollecita la partecipazione;
:: raccoglie e gestisce attraverso l'Amministrazione scolastica le risorse.

Art. 24 -
II docente referente e la presidenza raccolgono e smistano le richieste individuali o di gruppo.

TITOLO V - NORME FINALI


Art. 25 -
II presente regolamento può essere modificato ogni qualvolta emergono nuove esigenze o normative di legge.

Art. 26 -
II presente regolamento verrà trasmesso, per conoscenza all'inizio dell'anno scolastico e ogni qualvolta subisce modifiche significative, ai genitori degli alunni.


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Aggiornato al 01/2011 | info@istitutolibeatore.it

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