Sei nella sezione: Area Istituto > Regolamenti
TITOLO I FUNZIONI
Art. 1 - II CIC (Centro Informazione e Consulenza) opera nell'ambito delle funzioni previ-ste dal D.P.R. 309 del 09.10.1990 e della successiva normativa ad esso collegata e secondo le indicazioni del P.O.F. di Istituto.
Art. 2 - Il CIC fornisce agli alunni le informazioni richieste in merito all'educazione alla salute e al superamento dei disagi personali, attraverso la consulenza di esperti esterni.
Art. 3 - Il CIC fornisce opportunità formative specialistiche e di orientamento attraverso la consulenza esterna di operatori del mondo scientifico e del lavoro.
Art. 4 - Il CIC permette il miglioramento delle interrelazioni alunni/docenti/genitori attraverso lo sviluppo dell'ascolto empatico tra di essi.
Art. 5 - Il CIC inoltre si propone di raccogliere, elaborare e diffondere materiale di interesse degli alunni e di promuovere e organizzare iniziative volte al coinvolgimento degli studenti.
TITOLO II - MODALITÀ OPERATIVE
Art. 6 - Il CIC dispone di una propria sede da utilizzare per le riunioni e per gli incontri richiesti dagli alunni. La sede verrà adeguatamente arredata e avrà un proprio orario settimanale di apertura per l'utenza.
Art. 7 - L'orario di apertura verrà periodicamente determinato: negli orari, nei servizi e nei turni degli addetti.
Art. 8 - Il servizio offerto dal CIC opera a livello individuale e di gruppo. A livello individuale gli alunni possono richiedere la consulenza agli operatori della Scuola (Dirigente e Docenti) o gli operatori esterni (esperti ASL) a livello di gruppo agli operatori esterni.
Art. 9 - Per gli incontri individuali i docenti della Scuola assicureranno la disponibilità per almeno 50' alla settimana o nelle ore di ricevimento o nelle ore a disposizione, mentre gli esperti della ASL assicureranno la disponibilità per le ore concordate nella convenzione stipulata con lUfficio Scolastico Provinciale.
Art. 10 - Per gli incontri di gruppo, da sviluppare con esperti reperiti all'esterno dalla Scuola, verrà di volta in volta assicurata l'effettuazione in funzione delle possibilità e disponibilità dei relatori.
Art. 11 - Per gli incontri individuali con esperti esterni, verrà assicurata, come previsto dalla normativa, la necessaria riservatezza.
Art. 12 - II servizio del CIC, ove possibile, e in funzione della necessaria programmazione, verrà assicurato anche in ore pomeridiane e al di fuori delle ore curriculari.
Art. 13 - Gli incontri di gruppo vanno programmati nelle ore curriculari con il consenso degli eventuali docenti coinvolti, oppure all'interno degli spazi assembleari di classe o di Istituto.
TITOLO III - MODALITÀ DI FRUIZIONE
Art. 14 - Tutti gli incontri a carattere individuale vanno richiesti dagli alunni, mediante impostazione di apposito modulo di richiesta nella specifica cassetta.
Art. 15 - Gli incontri individuali alunni-docenti possono essere richiesti, oltre che dagli alunni, anche dai docenti in occasione di incontri con i singoli genitori. Essi si svolgeranno secondo il calendario settimanale programmato, su richiesta del docente interessato, da comunicare in classe attraverso il personale ATA.
Art. 16 - Gli incontri individuali alunni-esperti ASL si svolgeranno nei giorni e negli orari programmati, su richiesta del Dirigente o del Docente referente, da comunicare in classe attraverso il personale ATA.
Art. 17 - II personale ATA che chiede l'uscita dell'alunno, lo fa a nome del Dirigente, onde rispettare la riservatezza dell'oggetto della richiesta.
Art. 18 - L'alunno, immediatamente dopo la conclusione dell'incontro, è tenuto a rientrare in classe.
Art. 19 - II docente, presente in classe al momento della richiesta, può non autorizzare l'uscita dell'alunno, nel caso questo sia impegnato in attività didattica che non consente allontanamento e comunicherà la decisione alla Presidenza.
Art. 20 - Gli incontri di gruppo vanno programmati con i docenti curriculari e per le ore da questi gestite, nel caso abbiano valenza specifica per la disciplina, oppure negli spazi assembleari di classe, nel caso non siano specifici di singole discipline.
TITOLO IV - GESTIONE DEL CIC
Art. 21 - La gestione del CIC è affidata alla Funzione Strumentale Sostegno agli Studenti che può avvalersi di collaboratori designati tra docenti e studenti.
Art. 22 - II Comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:
:: programma le attività del CIC;
:: gestisce le iniziative;
:: promuove e sollecita la partecipazione;
:: raccoglie e gestisce attraverso l'Amministrazione scolastica le risorse.
Art. 24 - II docente referente e la presidenza raccolgono e smistano le richieste individuali o di gruppo.
TITOLO V - NORME FINALI
Art. 25 - II presente regolamento può essere modificato ogni qualvolta emergono nuove esigenze o normative di legge.
Art. 26 - II presente regolamento verrà trasmesso, per conoscenza all'inizio dell'anno scolastico e ogni qualvolta subisce modifiche significative, ai genitori degli alunni.