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COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI
Premesso che la sanzione disciplinare si configura come "extrema ratio" all'interno di un processo educativo che, partendo dalla qualità della relazione insegnante-studente, vuole contribuire:
:: prima di tutto allo sviluppo armonioso e completo della personalità degli adolescenti e dei giovani,
:: quindi, alla crescita e al consolidamento, in ogni componente della comunità scolastica, di una coscienza civica che trovi nei principi e nei valori costituzionali dei saldi punti di riferimento, si individuano, come riferimento ai doveri elencati agli arti 3 e 4 del D.P.R. 249/1998, le seguenti mancanze disciplinari:
TITOLO I
COMPORTAMENTI LA CUI VIOLAZIONE CONFIGURA "MANCANZA DISCIPLINARE"
EX ART. 4 D.P.R. 249/1998
CAPO I
Art. 1 - Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni, del personale tutto della scuola, un comportamento rispettoso della persona umana nella sua entità fisica e psichica fatto al riguardo esplicito divieto di usare espressioni verbali e/o tenere comportamenti che:
:: risultino lesivi con riguardo alle condizioni personali, familiari, sociali, culturali, religiose, ideologiche, dell'identità delle persone indicate al primo capoverso, dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale degli studenti;
:: esprimano disprezzo nei confronti di diversità sessuali, religiose, razziali, etniche, linguistiche, tenuto conto del diritto, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero;
:: risultino gravemente offensive nei confronti delle istituzioni politico-amministrative italiane, europee, internazionali.
Art. 2 - Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e in particolare al rispetto della segnaletica, degli opuscoli informativi e formativi sulla prevenzione e sicurezza (legge 626); sono tenuti altresì al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto.
Art. 3 - Gli studenti, fermi restando i doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/1998, in particolare per quanto concerne la frequenza regolare e lo svolgimento assiduo degli impegni di studio, sono obbligati ad osservare tutte le indicazioni comportamentali che, in armonia con la programmazione educativa e didattica, il docente e/o il consiglio di Classe ritengano necessari per una efficace azione educativa e didattica nella classe.
Art. 4 - Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici in modo da non recare alcun danno al patrimonio della scuola.
Tutti i componenti sono tenuti ad avere autodisciplina ed autocontrollo in ogni momento nella convinzione che la libertà personale è collegata alla libertà delle altre persone, per cui tutti non solo debbono rispettarsi a vicenda ma debbono avere cura della scuola come di ambienti e materiali destinati al proprio servizio. Pertanto ogni danno arrecato allarredamento dovrà essere segnalato e, se tale danno fosse dovuto a negligenza o a voluto vandalismo dovrà essere risarcito dai responsabili.
Il mantenimento dellordine e della pulizia nella scuola deve essere avvertito come una forma di rispetto per la dignità del lavoro nella scuola.
Efatto preciso obbligo di mantenere puliti anche gli ambienti e gli spazi antistanti l'ingresso della scuola.
Art. 5 - Gli obblighi indicati negli articoli precedenti si intendono operanti anche durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, le assemblee di classe e di istituto, le riunioni varie cui gli studenti abbiano diritto, anche nelle ore pomeridiane.
Art. 6 - Restano salve tutte le disposizioni dell'ordinamento giuridico riguardanti comportamenti illeciti sul piano civile e penale.
Art. 9 - ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLE SANZIONI.
Relativamente ai provvedimenti disciplinari di cui ai numeri 5 e 6 previsti dal precedente articolo, il Consiglio di Classe indica una o più attività in favore della comunità scolastica verso le quali lo studente può esercitare la sua facoltà di opzione sostitutiva ai provvedimenti suddetti. Il Capo d'Istituto, o il Consiglio di Classe, nell'ambito delle proprie competenze, sceglieranno tra le seguenti attività a favore della comunità scolastica, indicando tempi e modi di svolgimento, sotto la direzione di un Docente all'uopo, incaricato:
attività di collaborazione con i Docenti impegnati nelle attività didattiche;
attività di collaborazione con il C.I.C.;
attività di ricerca e approfondimento personale;
attività di collaborazione con Associazioni senza fini di lucro, connesse agli obiettivi formativi da svolgere all'interno della struttura scolastica.
Al termine dell'attività, il Docente incaricato riferisce all'organo che ha convertito la sanzione. In ogni caso lo studente e egli esercenti la potestà genitoriale hanno piena facoltà di chiedere un confronto con il Consiglio di Classe, con gli psicologi del C.I.C. o con i docenti referenti di tale servizio, al fine di individuare specifici percorsi educativi volti al recupero della qualità delle relazioni nell'ambito scolastico.
Quanto sopra fatti salvi eventuali interventi apportati allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti art.4 (Disciplina)
TITOLO II
NORME PROCEDURALI
CAPO I
APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 10 - L'organo competente, al verificarsi di una violazione degli obblighi di cui al Titolo I del presente regolamento, contesterà all'alunno la mancanza disciplinare indicando espressamente la norma violata, invitando lo studente a fornire, informalmente, elementi a sua difesa. Accolti tali elementi, l'organo competente, se riterrà doveroso, provvederà ad adottare, nel rispetto dei criteri adottati nel successivo articolo, uno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 8. In tutti i casi in cui risulti necessario applicare uno dei provvedimenti di cui ai nn. 5 e 6, le relative delibere degli organi collegiali competenti sono assunte solo dopo formale giustificazione dello studente interessato. Quest'ultimo può, al riguardo, presentare prove documentali, testimoniali e per presunzioni. Gli eventuali provvedimenti disciplinari debbono essere ampiamente motivati.
Art. 11 - Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 4 del D.P.R. 249/1998, circa la natura personale della responsabilità disciplinare, la finalità educativa di ogni intervento disciplinare e i relativi criteri di temporaneità, proporzionalità e riparazione del danno, gli organi competenti ad irrogare i provvedimenti disciplinari possono tener conto di circostanze attenuanti o aggravanti ai fini della misura dell'intervento disciplinare, ma non possono, per una determinata mancanza, applicare un provvedimento diverso da quelli indicati all'Art. 7 del presente regolamento di disciplina. A tale riguardo l'organo competente può applicare, te-nuto conto della personalità dello studente e di circostanze attenuanti, un provvedimento di grado inferiore a quello relativamente stabilito.
CAPO II
IMPUGNAZIONI
Art. 12 - Commissione interna di garanzia.
È istituita una Commissione Interna di Garanzia, composta da 1 Genitore (Presidente) tre docenti e un alunno.
La Commissione di Garanzia è competente a decidere, su richiesta degli studenti, sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari loro inflitti, oltre che, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. La Commissione di cui al presente articolo si doterà, subito dopo il suo insediamento, di un apposito regolamento interno che ne disciplini il funzionamento.
Art. 13 - RICORSO ALLA COMMISSIONE INTERNA DI GARANZIA
Contro i provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'art.8 è ammesso ricorso da parte degli studenti entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione della loro irrogazione, alla Commissione Interna di Garanzia. La suddetta Commissione decide, in via definitiva, anche sulla base di informazioni che ritenga opportuno raccogliere presso le persone fisiche o gli organi comunque interessati al provvedimento.
Art. 14 - RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO ALLONTANAMENTO DALLLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Contro i provvedimenti di cui ai nn.5 e 6 dell'art.8 del presente regolamento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi, che decide, in via definitiva, sentito il Consiglio Scolastico Provinciale (ex art.328 D.L.vo 297/94).
Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
II presente Regolamento di Disciplina, parte integrante del Regolamento d'Istituto, verrà ampiamente illustrato, per finalità e contenuto, a tutti gli studenti, ad inizio di ogni anno scolastico.
| A) Comportamenti indisciplinati | B) Relative sanzioni |
| Violazione degli obblighi connessi alla frequenza (lezioni curriculari, ore di recupero e approfondimento, aree di progetto ecc.), alla giustificazione delle assenze, alla assiduità di impegno | Ammonizione verbale Ammonizione scritta in caso di recidiva |
| Violazione dell'obbligo a partecipare al dialogo educativo (disturbo, introduzione di materiali estranei alla didattica, ecc.) |
Ammonizione verbale e sequestro del materiale; nei casi più gravi accompagnamento dal Preside |
| Allontanamento arbitrario dall'aula (ordinaria o speciale) | Censura scritta Allontanamento dalla comunità scolastica nei casi più gravi |
| Violazione degli obblighi di correttezza verso il Capo d'Istituto, i docenti, il personale A.T.A., i compagni, chi per qualsiasi ragione sia in rapporto o in contatto con la scuola (insulto, turpiloquio, offesa al decoro e all'onore e simili) | Censura scritta Allontanamento dalla comunità scolastica nei casi più gravi |
| Minaccia, ricatto, lesioni, percosse, danneggiamento di beni personali, furto e reati penalmente perseguibili | Censura scritta Allontanamento dalla comunità scolastica |
| Attentato alla sicurezza e alla incolumità personale, vandalismi e deturpamenti della proprietà pubblica | Censura scritta Allontanamento dalla comunità scolastica per non meno di 5 giorni Se si ravvisano estremi di reato allontanamento per non meno di 10 giorni |
| Falsificazione o distruzione di atti e documenti: - se personali - se non personali (inclusi elaborati già corretti) - se si ravvisano gli estremi del reato |
Censura scritta Allontanamento dalla comunità scolastica per non più di 5 giorni Censura scritta Allontanamento dalla comunità scolastica per non meno di 5 giorni Censura scritta Allontanamento dalla comunità scolastica per non meno di 10 giorni |
| Ogni altra violazione di disposizioni regolamentari | A seconda della gravita e/o della recidività Ammonizione verbale Censura scritta Allontanamento dalla comunità scolastica per non più di 5 giorni. |
| Uso improprio di attrezzature, materiali ed ambienti Introduzione nell'edificio e negli ambienti scolastici di sostanze, materiali, oggetti, pubblicazioni estranei all'attività didattica e pericolosi o dannosi - nei casi meno gravi - nei casi in cui si ravvisano gli estremi del reato - sono considerate circostanze aggravanti lo spaccio e il tentativo di spaccio |
Ammonizione verbale Censura scritta Ammonizione verbale Censura scritta Allontanamento dalla comunità scolastica per non più di 5 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica per un massimo di 15 giorni Sequestro del materiale, consegna in presidenza e segnalazione alla Magistratura. |
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| 1. Ammonizione verbale | 1. Docente |
| 2. Ammonizione scritta | 2. Docente |
| 3. Censura scritta (da comunicare al Dirigente alla famiglia) | 3. Docente e Dirigente |
| 4. Accompagnamento dal D.S. e relativo provvedimento disciplinare irrogato dal Dirigente. | 4. Docente e Dirigente |
| 5. Allontanamento dalla comunità scolastica per la durata massima di 15 giorni o sanzione sostitutiva consistente in attività in favore della comunità scolastica | 5. Consiglio di Classe su proposta del Docente |
| 6. Allontanamento dalla comunità scolastica commisurato alla gravita del reato o al permanere della situazione di pericolo, qualora si sia in presenza di reati accertati con sentenza passata in giudicato o sulla base delle informazioni fomite o raccolte presso l'autorità giudiziaria e/o i servizi sociali, o risultanti da situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente (anche per tale fattispecie sono previste sanzioni sostitutive, qualora possibili, consistenti in attività in favore della comunità scolastica | 6. Consiglio d'Istituto su proposta del Consigli di Classe |